Il committente sul proprio cantiere edile: Possibile collaborazione, Assicurazione infortunio, sicurezza sul lavoro
Il sig. Rossi e signora hanno deciso dopo un’ attenta riflessione ed una approfondita progettazione di avverare il loro sogno delle proprie quattro mura – sia di una nuova casa o di una ristrutturazione di una casa esistente – ponendosi comunque i seguenti quesiti: Puo’ il committente dare una mano in cantiere ed è permesso? La sua collaborazione è ritenuta lavoro clandestino con tutte le conseguenze che ne derivano? Cosa succede in caso di un eventuale infortunio sul cantiere? Quali conseguenze si subiscono se viene arrecato danno contro terzi?
La collaborazione del committente stesso sul proprio cantiere va vista sia dalla prospettiva del diritto sul lavoro che dagli aspetti assicurativi.
Secondo le definizioni del diritto sul lavoro, gli ispettori degli organi di controllo mettono il committente che lavora sul proprio cantiere allo stesso piano con una ditta che ci lavora. Egli può lavorare ufficialmente sul cantiere e non ci sono norme sul diritto del lavoro che lo vietino esplicitamente. Il suo lavoro sottostà però agli stessi obblighi organizzativi e burocratici di una ditta che lavora in campo dell’edilizia.
Di conseguenza il committente è obbligato anche se persona privata ad aprire all’ INAIL (istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) una posizione assicurativa, indicando esplicitamente le attività che intende svolgere e pagando il premio che ne viene calcolato (Testo Unico INAIL Nr.1124/1965, Art.1). Se il committente stesso dovesse lavorare giá nel campo dell’edilizia egli si può ritenere assicurato con la posizione assicurativa della sua ditta, sempre se le attivitá che svolge siano le stesse. In caso di attivitá diverse egli le deve denunciare all`Inail per esserne coperto in caso d’infortunio.
Quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, è necessario redigere una relazione sulla sicurezza (Dlgs 626/1994) in coordinazione con le altre ditte lavoranti in cantiere, per ridurre al minimo la possibilità di rischio d’infortunio contro terzi. Una eventuale collaborazione del committente nell’esecuzione dei lavori delle proprie ditte appaltatrici può diventare problematico anche per le ditte stesse. L’addetto alla sicurezza del cantiere deve incorporare nel suo progetto di sicurezza anche le attività del committente. Per il committente che collabora valgono le stesse norme sulla sicurezza sul lavoro delle altre ditte che lavorano in cantiere. La collaborazione del committente sul proprio cantiere puó diventare sotto il punto di vista burocratico un impegno abbastanza complesso e complicato.
Il rischio al quale si espone il committente che lavora sul proprio cantiere non dovrebbe essere preso alla leggera. Se terzi per sbaglio o per disattenzione traggono un danno, le conseguenze si faranno veramente gravi fino alla denuncia penale. In ogni caso i lavori pericolosi si dovrebbero lasciar svolgere da professionisti affinchè il sogno della nuova casa non diventi un incubo.
Stà al committente stesso valutare bene le proprie capacità con il dovuto buonsenso e calcolare bene il tempo che ha a disposizione per svolgerlo. La regola fondamentale è comunque che il lavoro sia fatto bene per evitare e prevenire danni contro terzi ed eventuali richieste d’indennitá risarcitorie degli stessi. Con un’assicurazione contro terzi sono almeno coperti possibili danni finanziari arrecati.
dott. Klaus Stocker
www.studiobms.it
Edilidee 2012